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Ordinanza — n. 22373/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing without specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nereo Pilotto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the denial of statutory mitigation and generic leniency, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because the lower judges correctly exercised their discretion based on relevant negative factors without needing to address every element presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the exercise of judicial discretion in sentencing or the denial of generic leniency are inadmissible unless specific, decisive procedural errors or misinterpretations of case law are identified.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility judicial discretion sentencing statutory mitigation denial generic leniency rejection Cassazione procedural review allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Letto il ricorso di Nereo Pilotto; osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso di Nereo Pilotto; osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILOTTO NEREO nato a THIENE il 27/07/1971 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nereo Pilotto; osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4 e 5); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il