Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22370/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22370/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALONI NELLO nato a ROMA il 18/04/1963 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kr), Letto il ricorso di Nello Nataloni; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. per mancanza di prova in ordine al reato contestato, è inammissibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che nell'atto di appello il motivo con il quale si era invocata l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa era stato meramente enunciato ma non sviluppato, sicché era generico ab origine e, comunque, dalla quantificazione della pena effettuata in primo grado, non risulta esplicitamente alcun aumento per l'aggravante, dovendosene dedurre la eventuale, supposta valutazione implicita con l'atto di appello al fine di poter coltivare il motivo in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 22370/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. per mancanza di prova in ordine al reato contestato, è inammissibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che nell'atto di appello il motivo con il quale si era invocata l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa era stato meramente enunciato ma non sviluppato, sicché era generico ab origine e, comunque, dalla quantificazione della pena effettuata in primo grado, non risulta esplicitamente alcun aumento per l'aggravante, dovendosene dedurre la eventuale, supposta valutazione implicita con l'atto di appello al fine di poter coltivare il motivo in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa procedimento per falsità licenziamento immediato per truffa istruzione penale per appropriazione indebita contraffazione di merci frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Nello Nataloni; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALONI NELLO nato a ROMA il 18/04/1963 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kr),

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nello Nataloni; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. per mancanza di prova in ordine al reato contestato, è inammissibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che nell'atto di appello il motivo con il quale si era invocata l'esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa era stato meramente enunciato ma non sviluppato, sicché era generico ab origine e, comunque, dalla quantificazione della pena effettuata in primo grado, non risulta esplicitamente alcun aumento per l'aggravante, dovendosene dedurre la eventuale, supposta valutazione implicita con l'atto di appello al fine di poter coltivare il motivo in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Con