Ordinanza — n. 22369/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI DAMIANO nato a CATANIA il 06/10/1993 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; /9, Letto il ricorso di Damiano Castelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è indeducibile poiché afferente a punto della decisione quale il bilanciamento tra circostanze di opposto segno sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22369/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI DAMIANO nato a CATANIA il 06/10/1993 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; /9,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Damiano Castelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, è indeducibile poiché afferente a punto della decisione quale il bilanciamento tra circostanze di opposto segno sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consiglier