Ordinanza — n. 22367/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA ABDELSALAM GOMAA AYMAN nato a EL FAYOUM( EGITTO) il 26/06/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gomaa Abdelsalam .L.e. 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA ABDELSALAM GOMAA AYMAN nato a EL FAYOUM( EGITTO) il 26/06/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gomaa Abdelsalam .L.e. 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april