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Ordinanza — n. 22367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA ABDELSALAM GOMAA AYMAN nato a EL FAYOUM( EGITTO) il 26/06/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Gomaa Abdelsalam .L.e. 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riesame della domanda d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA ABDELSALAM GOMAA AYMAN nato a EL FAYOUM( EGITTO) il 26/06/1982 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gomaa Abdelsalam .L.e. 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 Tuccio Rv. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april