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Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SAMANTA nato a NOLA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Samanta Della Santina e la successiva memoria; ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, tali doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive ricomponendo, in base a plurimi elementi (le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza della vettura in uso anche all'imputata in prossimità del luogo ove il prelievo è stato fatto in orario compatibile, la constatata presenza dell'imputata assieme al coimputato nella vettura predetta, a conferma dell'uso promiscuo -si vedano, in particolare, pag. 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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partecipazione al reato momento del reato corresponsabilità della vittima sottrazione alla prova del sangue testimone a carico guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SAMANTA nato a NOLA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Samanta Della Santina e la successiva memoria; ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, tali doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive ricomponendo, in base a plurimi elementi (le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza della vettura in uso anche all'imputata in prossimità del luogo ove il prelievo è stato fatto in orario compatibile, la constatata presenza dell'imputata assieme al coimputato nella vettura predetta, a conferma dell'uso promiscuo -si vedano, in particolare, pag. 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april