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Ordinanza — n. 22364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA STEFANIA nato a SALERNO il 12/01/1978 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kiA, Letto il ricorso di Stefania Di Grazia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 n. 4, 62 bis, 99 quarto comma cod. pen. e all'eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione esterna, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4, 62 bis, 99 quarto comma cod. pen. e all'eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione esterna, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali proseguimento dell'erogazione delle prestazioni cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA STEFANIA nato a SALERNO il 12/01/1978 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; kiA,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefania Di Grazia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 n. 4, 62 bis, 99 quarto comma cod. pen. e all'eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione esterna, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigli