Italian Court dismisses appeal claiming sentencing errors and procedural violations as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Garbin Manolo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and questioned the sentencing logic, but the court found these claims inadmissible because they sought to re-read trial sources outside the scope of judicial review. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and did not require a new assessment of the punitive treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the application of criminal law or the logic of sentencing are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or question the treatment without identifying specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; w
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Garbin Manolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito a pag. 6 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena e la violazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo, punto della decisione che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consig