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Ordinanza — n. 22363/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing errors and procedural violations as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Garbin Manolo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and questioned the sentencing logic, but the court found these claims inadmissible because they sought to re-read trial sources outside the scope of judicial review. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and did not require a new assessment of the punitive treatment.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the application of criminal law or the logic of sentencing are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or question the treatment without identifying specific distortions of procedural emergencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing review procedural error judicial review limits criminal procedure code censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Garbin Manolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod.
Art. 133 cod. pen.
6 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena e la violazione dell'art. 133 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Garbin Manolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod.
art. 133 cod. pen
6 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena e la violazione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; w

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Garbin Manolo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito a pag. 6 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della pena e la violazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile in quanto afferente al trattamento punitivo, punto della decisione che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consig