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Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAVOLI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 02/06/1966 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CI- Letto il ricorso di Giuseppe Benavoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129,comma secondo, cod. proc. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01); rilevato che la Corte, sul punto, ha richiamato la sentenza di primo grado che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa siccome confermata da scrittura privata, così da escludere l'estraneità del ricorrente al reato ictu °cui/ emergente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indebito istruzione penale per appropriazione indebita prova dell'indigenza ripetizione dell'indebito testimonianza inattendibile restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAVOLI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 02/06/1966 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CI-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Benavoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 129,comma secondo, cod. proc. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di appropriazione indebita, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, Sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01); rilevato che la Corte, sul punto, ha richiamato la sentenza di primo grado che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa siccome confermata da scrittura privata, così da escludere l'estraneità del ricorrente al reato ictu °cui/ emergente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 16/04/2024 Il