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Ordinanza — n. 22359/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22359/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO GIUSEPPE nato a POLISTENA il 13/02/1983 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di D'Agostino Giuseppe; ritenuto che i motivi di ricorso, tanto in relazione all'affermazione di responsabilità che alla riqualificazione del fatto sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti ed adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, inoltre, la prima doglianza tendoe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato la tesi difensiva secondo cui la responsabilità dell'imputato sarebbe stata dichiarata esclusivamente in base alla disponibilità dell'immobile ove le operazioni di riciclaggio sono state condotte (si vedano, in particolare, pag. 7), indicando ulteriori elementi significativi; considerato che l'ulteriore censura, inerente alla qualificazione giuridica del fatto è correttamente affrontata e risolta a pg.8, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, anche con riferimento ad altri episodi (e relative sentenze) che avevano coinvolto ed interessato l'imputato per fatti analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7), indicando ulteriori elementi significativi; considerato che l'ulteriore censura, inerente alla qualificazione giuridica del fatto è correttamente affrontata e risolta a pg.8, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, anche con riferimento ad altri episodi (e relative sentenze) che avevano coinvolto ed interessato l'imputato per fatti analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione rifiuti non recuperabili risarcimento alle vittime di reati inutilizzabilità delle prove illecite ripetizione dell'indebito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO GIUSEPPE nato a POLISTENA il 13/02/1983 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Agostino Giuseppe; ritenuto che i motivi di ricorso, tanto in relazione all'affermazione di responsabilità che alla riqualificazione del fatto sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti ed adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, inoltre, la prima doglianza tendoe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato la tesi difensiva secondo cui la responsabilità dell'imputato sarebbe stata dichiarata esclusivamente in base alla disponibilità dell'immobile ove le operazioni di riciclaggio sono state condotte (si vedano, in particolare, pag. 7), indicando ulteriori elementi significativi; considerato che l'ulteriore censura, inerente alla qualificazione giuridica del fatto è correttamente affrontata e risolta a pg.8, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, anche con riferimento ad altri episodi (e relative sentenze) che avevano coinvolto ed interessato l'imputato per fatti analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 a