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Ordinanza — n. 22357/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22357/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPICIANO VINCENZO nato a MESSINA il 22/12/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; [(v Letto il ricorso di Vincenzo Tripiciano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente e all'attendibilità della p.o., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, come pure sull'attendibilità della p.o., il cui dettame è stato corroborato da molteplici riscontri estrinseci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22357/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione coazione sessuale verosimiglianza della persecuzione reati sessuali censura dell'accertamento dei fatti carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPICIANO VINCENZO nato a MESSINA il 22/12/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; [(v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Tripiciano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente e all'attendibilità della p.o., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, come pure sull'attendibilità della p.o., il cui dettame è stato corroborato da molteplici riscontri estrinseci (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata che ha valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la gravità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C