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Ordinanza — n. 22352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZOLLA UMBERTO nato a BARLETTA il 26/08/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Umberto Piazzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena assistenza riabilitativa condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione scemata imputabilità supplemento per l'integrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZOLLA UMBERTO nato a BARLETTA il 26/08/1987 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto Piazzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigliere E