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Ordinanza — n. 22351/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22351/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSEJNOVIC JOVICA nato il 04/05/1984 HUSEJNOVIC RADISA nato il 04/05/1982 SEFEROVIC MIRKO nato a FAENZA il 12/11/1982 SULEWANOVIC ROMANO nato a ALGHERO il 10/11/1997 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22351/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSEJNOVIC JOVICA nato il 04/05/1984 HUSEJNOVIC RADISA nato il 04/05/1982 SEFEROVIC MIRKO nato a FAENZA il 12/11/1982 SULEWANOVIC ROMANO nato a ALGHERO il 10/11/1997 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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vizi procedurali lacune probatorie mancata prova di parzialità sviamento della giustizia censura dell'apprezzamento delle prove mancata contestazione dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSEJNOVIC JOVICA nato il 04/05/1984 HUSEJNOVIC RADISA nato il 04/05/1982 SEFEROVIC MIRKO nato a FAENZA il 12/11/1982 SULEWANOVIC ROMANO nato a ALGHERO il 10/11/1997 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Jovica Husejnovic e Mirko Seferovic, da un lato, nonché quello di Radisa Husejnovic e Romano Sulejmanovic, dall'altro; ritenuto, in relazione a entrambi i ricorsi, che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito a pg. 4, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che il complesso indiziario costituito dalle immagini rappresentative dei quattro imputati all'atto dell'uso della carta di credito e delle modalità concrete, costituite da plurimi passaggi per plurimi acquisti di importo inferiore ai € 25,00 con la partecipazione di tutti gli imputati, risulta dimostrata l'autoria del reato ed il contributo di ciascuno; osservato inoltre che la prossimità dell'uso della carta al furto implica, come congruamente osservato dal giudice, la commissione dello stesso da parte degli utilizzatori; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 apr