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Ordinanza — n. 22349/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to proper notification and lack of appealable error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22349/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Roberto Meocci inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the defendant was properly notified of the appeal proceedings while in home detention, satisfying procedural requirements. Furthermore, the court rejected the substantive arguments regarding sentencing errors, ruling that the lower court adequately examined the defendant's criminal capacity and prior record before denying general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the defendant was properly notified of the appeal proceedings and the contested judgment contains sufficient and logical reasoning regarding the denial of mitigating circumstances based on criminal capacity and prior record.

Parole chiave

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inadmissible appeal proper notification home detention criminal capacity mitigating circumstances sentencing error court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEOCCI ROBERTO nato a SINALUNGA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Meocci Roberto e la memoria depositata; ritenuto, quanto al primo motivo di ordine processuale, che dal controllo degli atti risulta che è stato regolarmente notificato non solo il verbale di udienza ma anche il decreto di citazione per il giudizio di appello al ricorrente presso il domicilio dichiarato ove si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa; ritenuto che con il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio sulla capacità a delinquere del ricorrente ed i suoi precedenti penali in quanto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigl