Ordinanza — n. 22348/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO MARCO nato a FUCECCHIO il 13/09/1962 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Marco Cataldo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in quanto la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, legittimante la diminuzione di pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 22348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 114 cod. pen., non è consentito in quanto la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, legittimante la diminuzione di pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO MARCO nato a FUCECCHIO il 13/09/1962 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Cataldo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in quanto la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, legittimante la diminuzione di pena, presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile