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Ordinanza — n. 22347/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22347/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA VINCENZO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 05/03/1974 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Vincenzo Coppola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione alla data della sentenza di appello; che i fatti risalgono ad epoca anteriore e prossima al 15/12/2008 e che quindi, operando congruo aumento per la recidiva correttamente ritenuta, il termine prescrizionale maturerà in anni 17, mesi 9 e giorni 10: pertanto, andrà a perfezionarsi in data 25/09/2026 (15/09/2036 più giorni 10 = 25/09/2036); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22347/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione alla data della sentenza di appello; che i fatti risalgono ad epoca anteriore e prossima al 15/12/2008 e che quindi, operando congruo aumento per la recidiva correttamente ritenuta, il termine prescrizionale maturerà in anni 17, mesi 9 e giorni 10: pertanto, andrà a perfezionarsi in data 25/09/2026 (15/09/2036 più giorni 10 = 25/09/2036); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente revoca della sospensione condizionale inadempimento reiterato sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Vincenzo Coppola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA VINCENZO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 05/03/1974 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Coppola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione alla data della sentenza di appello; che i fatti risalgono ad epoca anteriore e prossima al 15/12/2008 e che quindi, operando congruo aumento per la recidiva correttamente ritenuta, il termine prescrizionale maturerà in anni 17, mesi 9 e giorni 10: pertanto, andrà a perfezionarsi in data 25/09/2026 (15/09/2036 più giorni 10 = 25/09/2036); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consiglie