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Ordinanza — n. 22345/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22345/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC LILJANA nato il 12/01/2002 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Liljana Markovic; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi degli artt. 54 e 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza incorrere in alcun vizio motivazionale; che, invero, le doglianze difensive sono basate su un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, in relazione all'evocata violazione dell'rt.131 bis c.p.p., si rinviene in motivazione il corretto riferimento giurisprudenziale alla permanenza dell'occupazione quale fattore preclusivo (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 e 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza incorrere in alcun vizio motivazionale; che, invero, le doglianze difensive sono basate su un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, in relazione all'evocata violazione dell'rt.131 bis c.p.p., si rinviene in motivazione il corretto riferimento giurisprudenziale alla permanenza dell'occupazione quale fattore preclusivo (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Parole chiave

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mora del conduttore scadenza del contratto locativo permesso di dimora scaduto protrazione della locazione moratoria concordataria pretesa abusiva del locatore
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC LILJANA nato il 12/01/2002 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Liljana Markovic; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi degli artt. 54 e 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza incorrere in alcun vizio motivazionale; che, invero, le doglianze difensive sono basate su un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, in relazione all'evocata violazione dell'rt.131 bis c.p.p., si rinviene in motivazione il corretto riferimento giurisprudenziale alla permanenza dell'occupazione quale fattore preclusivo (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 Bevilacqua, Rv. 276096 - 01); che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso