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Ordinanza — n. 22343/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22343/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO nato a MILANO il 23/08/1978 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Zambonin Cristiano, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'assenza di prova in ordine alla condotta integrante il delitto di riciclaggio e la mancata derubricazione nel delitto di ricettazione, sono privi di specificità perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 14 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22343/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 14 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione alla circolazione verosimiglianza della persecuzione confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO nato a MILANO il 23/08/1978 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zambonin Cristiano, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'assenza di prova in ordine alla condotta integrante il delitto di riciclaggio e la mancata derubricazione nel delitto di ricettazione, sono privi di specificità perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 14 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, inoltre, i predetti motivi di ricorso non sono consentiti poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui afferma che plurimi sono gli elementi che inducono a ritenere che l'imputato, in concorso con Cerverizzo Gaetano, abbia alterato la targa del veicolo al fine di occultarne la provenienza delittuosa; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024 Il Consigliere estensor* DEPOSITATA Il Pr sidente