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Ordinanza — n. 22341/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22341/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO nato a MILANO il 23/08/1978 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; )72- Letto il ricorso di Cristiano Fabio Zambonin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici relativi all'attenuante speciale di particolare tenuità, così disattendendo la tesi difensiva in merito all'asserita lievità del danno, stante l'oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita alla capacità delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici relativi all'attenuante speciale di particolare tenuità, così disattendendo la tesi difensiva in merito all'asserita lievità del danno, stante l'oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita alla capacità delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni pecuniarie calcolo del danno indennità per il danno soggettivo concussione obbligo di ridurre il danno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBONIN CRISTIANO FABIO nato a MILANO il 23/08/1978 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; )72-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristiano Fabio Zambonin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici relativi all'attenuante speciale di particolare tenuità, così disattendendo la tesi difensiva in merito all'asserita lievità del danno, stante l'oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita alla capacità delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigli