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Ordinanza — n. 22339/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22339/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNTIA RICCARDO GABRIEL, nato a Poggibonsi il 17/12/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Untia Riccardo Gabriel; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati aggravati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-8 sulle risultanze istruttorie, da cui è pacificamente emerso l'impossessamento della borsa da parte dell'imputato, sulla violenza perpetrata nei confronti della vittima e sulla successiva aggressione con l'utilizzo dell'arma); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22339/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 44712 del 29/10/2009, Sorrenti, Rv. 245693-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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atti impugnabili abbandono del procedimento per truffa strumenti di difesa commerciale difesa penale motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNTIA RICCARDO GABRIEL, nato a Poggibonsi il 17/12/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Untia Riccardo Gabriel; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati aggravati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-8 sulle risultanze istruttorie, da cui è pacificamente emerso l'impossessamento della borsa da parte dell'imputato, sulla violenza perpetrata nei confronti della vittima e sulla successiva aggressione con l'utilizzo dell'arma); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti nonché la mancata derubricazione degli stessi nelle fattispecie di violenza privata o di lesioni lievi per assenza dell'elemento soggettivo della rapina in capo all'agente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi a pag. 7 dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamato nella sentenza impugnata (si veda:

Sez. 2, n. 44712 del 29/10/2009, Sorrenti, Rv. 245693-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data