Ordinanza — n. 22339/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNTIA RICCARDO GABRIEL, nato a Poggibonsi il 17/12/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Untia Riccardo Gabriel; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati aggravati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-8 sulle risultanze istruttorie, da cui è pacificamente emerso l'impossessamento della borsa da parte dell'imputato, sulla violenza perpetrata nei confronti della vittima e sulla successiva aggressione con l'utilizzo dell'arma); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22339/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 44712 del 29/10/2009, Sorrenti, Rv. 245693-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNTIA RICCARDO GABRIEL, nato a Poggibonsi il 17/12/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Untia Riccardo Gabriel; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati aggravati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-8 sulle risultanze istruttorie, da cui è pacificamente emerso l'impossessamento della borsa da parte dell'imputato, sulla violenza perpetrata nei confronti della vittima e sulla successiva aggressione con l'utilizzo dell'arma); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti nonché la mancata derubricazione degli stessi nelle fattispecie di violenza privata o di lesioni lievi per assenza dell'elemento soggettivo della rapina in capo all'agente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi a pag. 7 dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamato nella sentenza impugnata (si veda:
Sez. 2, n. 44712 del 29/10/2009, Sorrenti, Rv. 245693-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data