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Ordinanza — n. 22338/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22338/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP CHEIKH AHMADOU BAMBA nato il 09/04/1988 KANE MOUSSA nato il 15/10/1991 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ll, Letto il ricorso di Kane Moussa e Diop Cheikh Ahmadou Bamba; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto come rapina (in luogo della più lieve ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che i ricorrenti, reiterando genericamente tale doglianza, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito a confutazione dei motivi nuovamente riproposti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22338/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito altri reati motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali infrazione privilegiata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP CHEIKH AHMADOU BAMBA nato il 09/04/1988 KANE MOUSSA nato il 15/10/1991 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ll,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kane Moussa e Diop Cheikh Ahmadou Bamba; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto come rapina (in luogo della più lieve ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che i ricorrenti, reiterando genericamente tale doglianza, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito a confutazione dei motivi nuovamente riproposti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consig