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Ordinanza — n. 22337/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22337/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIDI BOUCHAIB (CUI 041B9BK) nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Zaidi h ibiji-C.j.k.An5 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di tentata rapina impropria, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in merito alla corretta qualificazione giuridica come rapina impropria); che tale motivo è comunque manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina responsabilità scemata altri reati azione civile motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIDI BOUCHAIB (CUI 041B9BK) nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zaidi h ibiji-C.j.k.An5 ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di tentata rapina impropria, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in merito alla corretta qualificazione giuridica come rapina impropria); che tale motivo è comunque manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.

Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Cons