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Ordinanza — n. 22336/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22336/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA UMBERTO nato a PALERMO il 28/05/1979 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Umberto La Barbera; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dall'istruttoria è emerso come, nel caso di specie, la piena contezza dell'illecito risulta essere intervenuta il 14/03/2018 (data in cui alla compagnia assicurativa è stata presentata la relazione peritale): conseguentemente, la querela - presentata agli atti il 26/04/2018 - è stata proposta nel termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 642, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 124 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22336/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 124 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dall'istruttoria è emerso come, nel caso di specie, la piena contezza dell'illecito risulta essere intervenuta il 14/03/2018 (data in cui alla compagnia assicurativa è stata presentata la relazione peritale): conseguentemente, la querela - presentata agli atti il 26/04/2018 - è stata proposta nel termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 642, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro durata del diritto alla prestazione d'assicurazione notifica tardiva dei difetti prove tardive frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 124 cod. pen
Letto il ricorso di Umberto La Barbera; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod.
art. 131-bis cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA UMBERTO nato a PALERMO il 28/05/1979 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto La Barbera; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dall'istruttoria è emerso come, nel caso di specie, la piena contezza dell'illecito risulta essere intervenuta il 14/03/2018 (data in cui alla compagnia assicurativa è stata presentata la relazione peritale): conseguentemente, la querela - presentata agli atti il 26/04/2018 - è stata proposta nel termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 642, 131 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di comprovata responsabilità penale del prevenuto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 I