Ordinanza — n. 22333/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Rosina Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 5 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano le ragioni ostative all'applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali non relative a nullità assolute posto che, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22333/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è un termine ordinatorio non prescritto a pena di nullità, con evidente manifesta infondatezza della censura articolata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosina Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 5 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano le ragioni ostative all'applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali non relative a nullità assolute posto che, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
è un termine ordinatorio non prescritto a pena di nullità, con evidente manifesta infondatezza della censura articolata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P si