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Ordinanza — n. 22333/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22333/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Rosina Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 5 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano le ragioni ostative all'applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali non relative a nullità assolute posto che, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22333/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è un termine ordinatorio non prescritto a pena di nullità, con evidente manifesta infondatezza della censura articolata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinnovo del permesso di dimora soggiorno ininterrotto misura sostitutiva della detenzione ripristino dello statuto di rifugiato domanda d'asilo di rom tolleranza del soggiorno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosina Giorgio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (a pag. 5 della sentenza impugnata dove, con corretti argomenti logici e giuridici, si indicano le ragioni ostative all'applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali non relative a nullità assolute posto che, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

è un termine ordinatorio non prescritto a pena di nullità, con evidente manifesta infondatezza della censura articolata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P si