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Ordinanza — n. 22332/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22332/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA FLORIN nato a RIMNICU VILCEA( ROMANIA) il 06/04/1963 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Zaharia Florin; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamente perché relativi alla medesima questione (l'intervenuta dichiarazione di abitualità) letta da diverse prospettive (con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., all'attualità della condizione di abitualità, all'art. 27 della Costituzione) non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 5 e seg.) della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen, art. 27 della Costituzione; Ordinanza — n. 22332/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contributi per le attività di vigilanza assistenza riabilitativa criminalità persistente misure sostitutive della carcerazione controllo periodico della detenzione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Zaharia Florin; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamente perché relativi alla medesima questione (l'intervenuta dichiarazione di abitualità) letta da diverse prospettive (con riferimento all'art. 521 cod.
art. 27 della Costituzione
pen., all'attualità della condizione di abitualità, all'art. 27 della Costituzione) non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA FLORIN nato a RIMNICU VILCEA( ROMANIA) il 06/04/1963 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zaharia Florin; ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti possono essere trattati congiuntamente perché relativi alla medesima questione (l'intervenuta dichiarazione di abitualità) letta da diverse prospettive (con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., all'attualità della condizione di abitualità, all'art. 27 della Costituzione) non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 5 e seg.) della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr ide