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Ordinanza — n. 22330/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22330/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHONLEN BENEDICT nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 191- Letto il ricorso di Benedict Ihonlen; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che il ricorrente - reiterando tale doglianza - non si confronta con le compiute argomentazioni dei giudici di merito, con cui gli stessi hanno congruamente disatteso la tesi difensiva in merito alla supposta insussistenza dell'elemento psicologico del reato in relazione alla accertata provenienza illecita del denaro (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22330/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione fine di indebito profitto impiego illecito di valori patrimoniali divieto di accettare regali appropriazione indebita ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHONLEN BENEDICT nato il 03/12/1987 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 191-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Benedict Ihonlen; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che il ricorrente - reiterando tale doglianza - non si confronta con le compiute argomentazioni dei giudici di merito, con cui gli stessi hanno congruamente disatteso la tesi difensiva in merito alla supposta insussistenza dell'elemento psicologico del reato in relazione alla accertata provenienza illecita del denaro (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consi