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Ordinanza — n. 22329/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Spada Alan inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding criminal liability and sentencing, arguing procedural flaws and logical inconsistencies in the reasoning. The court rejected these claims because the first ground was unfounded under established case law, while the second and third grounds were deemed too generic and lacking in specific factual or legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific; generic challenges to motivation or requests for re-evaluation of sentencing without explicit argumentation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal liability sentencing review riapertura dell'istruttoria chiusura dell'istruzione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce
Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ALAN nato a MILANO il 10/07/1984 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; b2

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Spada Alan; ritenuto che il primo motivo di ricorso di natura processuale è manifestamente infondato alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui ove le indagini di un procedimento penale si siano chiuse con l'archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, contando solo l'aspetto formale della questione (Sez. 1, n. 42518 del 14/07/2022, Beneduce, Rv. 283686, che risulta conforme al più risalente orientamento tracciato da Sez.

U, n. 13040 del 28/03/2006, Ignoti); ritenuto che il secondo motivo, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con particolare riguardo alla individuazione effettuata dal teste Sartori (cfr. fgg. 6 e 7), considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento agli aumenti per continuazione, è generico poiché afferente a punti della decisione sorretti da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024