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Ordinanza — n. 22328/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22328/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE FABIANO nato a PAVIA il 20/12/1986 DECOLOMBI BERNADETTE nato a NOVARA il 28/05/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE FABIANO nato a PAVIA il 20/12/1986 DECOLOMBI BERNADETTE nato a NOVARA il 28/05/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAGRANDE FABIANO nato a PAVIA il 20/12/1986 DECOLOMBI BERNADETTE nato a NOVARA il 28/05/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Bernadette De Colombi e Fabiano Casagrande; ritenuto, in relazione alla prima imputata, che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sia privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle tonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito a pg. 5, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che le ulteriori censure, tanto della De Colombi che di Casagrande non fanno che ribadire contestazioni inerenti al trattamento sanzionatorio, in principio sottratte al giudice di legittimità, ed in ogni caso compiutamente analizzate nella sentenza d'appello e risolte con valutazioni inevitabilmente sovrapponibili o addirittura per relationem rispetto alla decisione di primo grado, data la evidenza e semplicità delle questioni sottoposte (cfr.pg .4 e 5 della motivazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16