Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and failure to address specific appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Sallustro's appeal against the Milan Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant raised generic objections regarding the motivation and the application of Article 131 bis of the Penal Code without engaging with the specific factual and legal reasons provided by the lower court. The court rejected these arguments because the appellant failed to articulate precise criticisms against the detailed reasoning that excluded the defense's mitigating evidence and considered the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic grievances without explicitly enunciating and arguing the critical points regarding the facts or law upon which the decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLUSTRO GIUSEPPE nato a MILANO il 04/11/1963 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Sallustro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d'appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza della prova liberatoria fornita dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile deducibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non mininnale offensività della condotta illecita e dai reiterati precedenti penali specifici del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Cons