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Ordinanza — n. 22326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Letto il ricorso di Denis Hudorovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione del regime della continuazione di cui all'art.81 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con l'unico motivo di appello, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo corretta applicazione dei principi giuridici ai fini del disconoscimento del vincolo della continuazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con l'unico motivo di appello, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo corretta applicazione dei principi giuridici ai fini del disconoscimento del vincolo della continuazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione proseguimento dell'erogazione delle prestazioni reiterazione di reati penali motivi di cassazione abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DENIS nato a SEGRATE il 10/12/1992 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Denis Hudorovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione del regime della continuazione di cui all'art.81 cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che i giudici di merito, con motivazione esente dal dedotto vizio logico e rispondendo alle medesime doglianze già proposte con l'unico motivo di appello, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo corretta applicazione dei principi giuridici ai fini del disconoscimento del vincolo della continuazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigli