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Ordinanza — n. 22325/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning on statutory minimum sentence deviation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Rita Spagnuolo's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court deviated from the statutory minimum sentence without adequate reasoning, but the court found the original judgment sufficiently motivated regarding the sentence reduction and continuations. Consequently, the court rejected the claim that the sentencing was arbitrary or unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal contesting a sentence deviation from the statutory minimum is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates sufficient and logical justification for the penalty adjustment based on defense arguments.

Parole chiave

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statutory minimum sentence appeal inadmissibility sufficient motivation penal code deviation court of cassation procedural dismissal sentencing reasoning pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Rita Spagnuolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Rita Spagnuolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO RITA nato a NAPOLI il 23/07/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; h.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rita Spagnuolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. per discostamento dal minimo edittale, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che la censura muove dall'errato presupposto di un supposto discostamento dal minimo edittale non adeguatamente motivato, a fronte invece della rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale, attestata sul minimo edittale di anni due, fermi gli aumenti per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. già correttamente individuati e motivati dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consigli