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Ordinanza — n. 22324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion rules and lack of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluigi Rossi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossi challenged the lower court's conviction for fraud, arguing logical errors in the assessment of evidence and the application of the principle of ne bis in idem regarding his prior criminal record. The court rejected these claims, affirming that the lower judge's reasoning was logically sound and that the existence of prior convictions legitimately influences sentencing discretion without violating legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of factual findings for those of the lower courts nor examine the logical consistency of the reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of cassation review logical consistency of reasoning ne bis in idem principle sentencing discretion inadmissibility of appeal accuse di truffa sviamento della giustizia censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI, nato a Milano il 17/08/1966 avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rinvio che è stata presentata dall'Avv. GianLuca Pammolli per essere stato egli nominato solo il 05/04/2024, atteso che, premesso che, agli atti, è presente anche una nomina dello stesso avvocato Pammolli datata 19/03/2024, si deve in ogni caso rilevare che il Rossi è sempre stato assistito, senza soluzioni di continuità, da un difensore di fiducia e che la scelta dell'imputato di nominare un nuovo difensore in prossimità dell'udienza non può pertanto incidere sull'andamento del processo; letto il ricorso di Gianluigi Rossi; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova nonché l'omesso esame delle doglianze difensive di appello, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati di truffa contestati (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sui plurimi e convergenti elementi comprovanti il coinvolgimento concorsuale dell'imputato); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per avere la Corte territoriale valorizzato la presenza di precedenti penali sia per negare le circostanze attenuanti generiche e per discostarsi dal minimo edittale di pena sia per escludere i benefici di legge, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini sia del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge sia della determinazione della pena, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così