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Ordinanza — n. 22323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specific legal criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Daniele Leuci and Cataldo Leuci inadmissible. The appellants challenged the second-instance judgment regarding criminal association and sentencing, arguing for mitigating circumstances and alleging legal violations. The court rejected these claims because they merely repeated previous grievances without providing a specific, critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals must offer specific legal criticism of the lower court's reasoning; generic repetitions of grievances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances criminal association mitigating circumstances specific legal criticism Cassa delle ammende procedural dismissal pena statutaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 416 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEUCI DANIELE ( CUI 01NO1BP ) nato a CORATO il 14/12/1977 LEUCI CATALDO ( CUI 055WT77 ) nato a OSIMO il 12/08/1996 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Leuci e Cataldo Leuci; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.416 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e recidiva, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche e riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che i ricorrenti, reiterando genericamente con pedissequi motivi, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito sulla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 cod. pen., sull'indeterminatezza del programma criminoso, sulla presenza di una struttura organizzativa e sullo specifico ruolo rivestito dagli stessi, nonché sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C