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Ordinanza — n. 22322/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22322/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASARO STEFANO ( CUI 04PFYXP ) nato a TORINO il 13/01/1995 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 6, Letto il ricorso di Stefano D'Asaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla conseguente impossibilità di valutazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale al disconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 22322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale al disconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali adeguamento della pena criminalità persistente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ASARO STEFANO ( CUI 04PFYXP ) nato a TORINO il 13/01/1995 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 6,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano D'Asaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla conseguente impossibilità di valutazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale al disconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Cons