Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft and breach of professional secrecy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Piergiorgio Gatti and Iridium Doors S.R.L. inadmissible. The court found the appellants' arguments regarding the conviction for theft and breach of professional secrecy were based on factual re-evaluations outside the scope of cassation review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615-ter cod. pen.; Art. 635-bis cod. pen.: Appeals challenging criminal convictions based on factual re-evaluation or lack of specific procedural errors are inadmissible as they exceed the scope of the cassation review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GATTI PIERGIORGIO, nato a Torino il 19/10/1962 parte civile IRIDIUM DOORS S.R.L. avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piergiorgio Gatti; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui, rispettivamente, all'art. 615-ter cod. pen. e all'art. 635-bis cod. pen. (entrambi aggravati ex art. 61, n. 11, cod. pen.), sono finalizzati a ottenere, anche mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagine da 4 e 7 della sentenza impugnata sui plurimi decisivi elementi a carico dell'imputato risultanti dalle testimonianze dei testi Nadia Biamonte e Gabrio Pierucci, dall'esito della consulenza tecnica di Giuseppe Dezzani - non validamente smentita dal consulente tecnico della difesa dell'imputato Bruno Rodia - e dall'esito della t perquisizione eseguito presso l'abitazione dell'imputato e della consulenza tecnica dei consulenti del pubblico ministero); che risulta altresì correttamente argomentata, anche in punto di diritto, la sussunzione dei fatti nei reati di cui agli artt. 615-ter e 635-bis cod. pen. (pag. 7 della sentenza impugnata); letto il ricorso della parte civile Iridium Doors s.r.l.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di rivelazione di segreto professionale di cui al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che: da un lato, l'individuazione, da parte della Corte d'appello, del movente delle condotte di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta in contrasto con la ritenuta mancanza di prova certa dell'effettiva rivelazione o dell'effettivo impiego del segreto da parte dell'imputato; dall'altro lato, le prove documentali indicate dalla ricorrente non appaiono univoche nel senso dell'inopinabile prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei suddetti rivelazione o impiego e, quindi, decisive; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i