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Ordinanza — n. 22319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to non-argued factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lamarina Roberta inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding her criminal liability and sentencing factors, but the court found her arguments too generic and lacking specific factual or legal critique. Consequently, the appeal was rejected because the contested points were either non-reviewable or not properly substantiated against the original decision's detailed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and arguable; generic criticisms of motivation without explicit engagement with the court's factual or legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability non-reviewable facts costs order testimonianza inattendibile accertamento inesatto dei fatti perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARINA ROBERTA nato a BRINDISI il 06/11/1977 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lamarina Roberta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, avuto riguardo alla ampia motivazione resa dalla sentenza impugnata in punto di attendibilità della persona offesa, giudizio di merito non rivedibile in questa sede (cfr. fgg. 6-8); considerato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che la Corte, ha motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto per la pluralità delle condotte illecite, elementi con i quali la ricorrente non si confronta; che la Corte ha motivato anche la rilevata assenza del medesimo disegno criminoso con i fatti di resistenza, differenziando temporalmente gli eventi con motivazione tratta da dati di fatto non rivedibili in questa sede; che le deduzioni sulla recidiva sono generiche a fronte della motivazione offerta dalla sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C