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Ordinanza — n. 22318/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic arguments lack specificity under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lo Piccolo Giovanni inadmissible due to a lack of specific arguments in the three grounds raised. The appellant argued for the exclusion of criminal liability and specific sentencing considerations, but the court found these claims merely repetitive of reasons already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to establish a new legal issue or demonstrate a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely repeating arguments already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new legal issue.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code repetitive arguments sentencing discretion motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO GIOVANNI, nato a Palermo il 22/05/1972 avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lo Piccolo Giovanni; ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nonché in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché basati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16