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Ordinanza — n. 22316/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of rejected appeal grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all five grounds raised by the appellant. The appellant's arguments were deemed to be a mere repetition of those already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific critical analysis. Consequently, the court upheld the lower court's decision on substantive issues regarding criminal liability and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected in the appeal without offering a specific, critical argumentation against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of grounds lack of specific argumentation judicial review limits criminal procedure law motivazione inadeguata delle censure costituzionali inosservanza delle norme sulla competenza difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
236945-01).;; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 20-bis cod.pen.
art. 192 cod. proc. pen
236945-01).;; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 20-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCIERO GILDA nato a NAPOLI il 05/09/1987 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ucciero Gilda, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).;; considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione non è consentito, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, mentre la difesa si limita a proporre una propria lettura alternativa del merito non cosnentita in questa sede; che occorre ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, perché non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che il suddetto motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione; osservato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in assenza di qualsivoglia travisamento della prova, tra l'altro genericamente allegato, attesa l'evidente presenza di una motivazione che quanto alla sostituzione di persona ha disatteso l'assunto difensivo, con motivazione esplicita (pag.4); considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie i precedenti penali, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, in assenza di qualsiasi irragionevolezza; ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione di alcuna delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod.pen.

è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali la sussistenza di plurime condanne per reati della stessa indole, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in