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Ordinanza — n. 22315/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge first-instance conviction and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22315/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dario Oliva inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal was inadmissible because Oliva did not challenge the first-instance conviction sentence, and the remaining arguments were too generic without specific factual or legal critiques. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to challenge the conviction judgment directly or relies on generic criticisms without specific argumentation regarding the facts or law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds failure to challenge conviction procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA DARIO nato a TARANTO il 25/06/1990 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dario Oliva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto non consentito in ragione del fatto che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado e, comunque, prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto (con particolare riferimento alla revisione della somma inflitta per il risarcimento del danno ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Cons