Italian Court dismisses appeal as arguments fail to address specific court findings on intent and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gaetano Aiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for receiving stolen goods, but the court found his arguments failed to engage with the specific reasoning regarding his intent and the exclusion of minor offense status. Consequently, the appeal was rejected because the appellant did not substantively confront the established facts and legal evaluations made by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific factual and legal reasoning of the contested judgment, particularly regarding established intent and non-revisable merit evaluations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO GAETANO nato a PALERMO il 13/08/1974 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aiello Gaetano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione contestato desumendolo dalla mancanza di giustificazioni dell'imputato in ordine al possesso del titolo di provenienza illecita (cfr. fgg. 2 e 3); che, del pari, il secondo motivo non tiene conto che la Corte ha ritenuto consistente il danno ed abituale la condotta illecita, così da escludere l'ipotesi lieve di ricettazione con valutazioni di merito non rivedibili e con le quali il ricorrente non si confronta (cfr. fg. 3); che il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno non poteva andare oltre l'equivalenza in ragione della contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e ciò ai sensi dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il Consig