Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific mandate and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Petralia Giovanni inadmissible for lacking the specific mandate to challenge the judgment required by law. The appellant argued that new procedural rules regarding domicile declarations and late mandates violated constitutional rights, while the Court found this legislative choice reasonable. Consequently, the appeal was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed by the lower court without critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.; Art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific mandate to challenge the judgment or if it reiterates grounds already rejected by the court of second instance without critical engagement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRALIA GIOVANNI nato a TORINO il 24/05/1972 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Petralia Giovanni, ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto privo dello specifico mandato ad impugnare richiesto dall'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.; considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez. 4 -, Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ud. dep. 30/10/2023) Rv. 285324 - 01); considerato che, comunque. il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui deduce l'insussistenza della responsabilità del ricorrente, risulta essere reiterativo di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag.4); che occorre ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, perché non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 Il Consigliere Es