Italian Court dismisses appeal as groundless, citing lack of new arguments and procedural impropriety.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cavalieri D'Oro Gianni inadmissible due to the lack of new substantive grounds. The appellant argued for a flawed interpretation of Article 640 of the Penal Code regarding fraud elements and the victim's credibility, but these claims were deemed repetitive of the appellate court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellant to pay procedural costs, and imposed a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already addressed by the appellate court without presenting new facts or legal arguments that could alter the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI D'ORO GIANNI nato a COMACCHIO il 06/01/1976 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cavalieri D pro Gianni e la memoria conclusiva depositata in data 4 aprile 2024 con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta v erronea interpretazione dell'art.640 cod. pen.A( vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed all'attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale: rilevato che la Corte territoriale ha indicato, con motivazione priva di illogicità e congrua con le risultanze processuali, gli elementi probatori da cui desumere la penale responsabilità del ricorrente e l'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere dal Cavalieri a trarre in inganno la persona offesa (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il,2r ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consigliere-E-Stensore I