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Ordinanza — n. 22223/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22223/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICI VINCENZO nato a PALERMO il 22/11/1987 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Cici Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICI VINCENZO nato a PALERMO il 22/11/1987 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cici Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), valutazione con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delW ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così