Ordinanza — n. 22222/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI MICHELE, nato a San Giovanni Rotondo il 01/02/1981 avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Mansi Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22222/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI MICHELE, nato a San Giovanni Rotondo il 01/02/1981 avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mansi Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.