Ordinanza — n. 22220/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO, nato a Roma il 10/05/1989 BEVILACQUA RONALDO MANOLO, nato a Roma il 01/07/2002 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22220/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO, nato a Roma il 10/05/1989 BEVILACQUA RONALDO MANOLO, nato a Roma il 01/07/2002 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO, nato a Roma il 10/05/1989 BEVILACQUA RONALDO MANOLO, nato a Roma il 01/07/2002 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell'interesse di Bevilacqua Leonardo e Bevilacqua Ronaldo Manolo; ritenuto che i tre motivi dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legge e la mancata integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati quali autori dei reati loro contestati, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 sulla coartazione della volontà del Di Francesco e il timore di subire ripercussioni che l'avevano indotto a consegnare il denaro preteso, sulle minacce esplicite al Di Santo e sull'attendibilità delle dichiarazioni del Bianco); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2