Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding criminal liability evidence admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Illiano Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper motivation regarding the evidence establishing his criminal liability for fraud. The court rejected this, noting that the trial judge provided logical reasons and applied correct legal arguments to determine the defendant's responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or re-examine the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged defects in motivation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILLIANO GIOVANNI, nato a Napoli il 05/11/1992 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Illiano Giovanni; ritenuto che tutte le censure costituenti il ricorso, con cui sostanzialmente si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del concorso nel reato di truffa attribuito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 april