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Ordinanza — n. 22217/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal suspension and evidence misrepresentation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Pollice Fabio inadmissible, rejecting claims regarding the suspension of prescription periods and evidence misrepresentation. The court found the first ground infounded due to prior similar crimes and the second ground contrary to established case law allowing suspension periods exceeding sixty days when defense counsel protests. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.; The sixty-day limit for suspending prescription does not apply when the hearing adjournment results from the defense's choice to join a parliamentary protest, permitting longer suspension periods based on organizational needs.

Parole chiave

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suspension of prescription parliamentary protest defense counsel choice criminal appeal inadmissibility evidence misrepresentation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE FABIO, nato a Napoli il 04/10/1982 avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pollice Fabio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 6 sulla presenza di precedenti reati della stessa indole ostativi al riconoscimento); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052-01, la quale ha precisato che l'adesione all'astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura il travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat