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Ordinanza — n. 22216/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding necessity defense for housing occupation and sentencing leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bujor and Gasparro inadmissible, rejecting claims regarding the necessity defense and sentencing leniency. The court found the lower court's reasoning sufficient to deny the necessity defense, as arbitrary occupation does not meet the threshold of grave danger to persons. Furthermore, the appeal challenging the balance of circumstances was rejected because such discretionary evaluations are beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 60, comma 1, lett. b, cod. pen.: The defense of necessity requires an actual danger to persons, not merely housing needs, and appellate courts cannot re-evaluate discretionary balancing of circumstances absent arbitrariness.

Parole chiave

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state of necessity defense housing occupation legality appellate review limits sentencing leniency exclusion discretionary judicial balance stato di bisogno diritto a condizioni minime d'esistenza alloggio di emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 60, comma 1, lett. b, cod. pen.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011
solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011 dep.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUJOR MARIOARA ALEXANDRA, nata in Romania il 07/10/1990 GASPARRO MARCO, nato a Pescara il 28/07/1976 avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Bujor Marioara Alexandra e di Gasparro Marco; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, è manifestamente infondato alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, congruamente applicata dalla Corte di appello, secondo cui l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'ATER rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011 dep. 01/02/2012, Manco, Rv. 251800-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 6); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si vedano le pagg. 6 e 7), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data