Cassation court annuls fraud conviction because the victim withdrew the complaint, extinguishing the crime under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the second-instance judgment convicting Giovanni Sallustio for fraud against Gianni Urbinati. The court found that the victim formally withdrew his complaint on April 19, 2024, and the defense lawyer accepted this withdrawal on April 20, 2024. Consequently, the crime was extinguished by the withdrawal of the complaint, rendering the conviction legally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.: A crime punishable only upon complaint is extinguished if the victim withdraws the complaint, thereby annulling any judgment based on the conviction.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI, nato a Campobasso il 20/07/1985 avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti; letta la memoria dell'Avv. ALESSANDRO ORLANDO, difensore di Sallustio Giovanni e i relativi allegati; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 30/03/2023 del Tribunale di Vasto di condanna di Giovanni Sallustio per il reato di truffa ai danni di Gianni Urbinati.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Sallustio, per il tramite del proprio difensore, affidato a nove motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
2. Premesso che il reato di truffa semplice attribuito all'imputato è punibile a querela della persona offesa, si deve rilevare che:
a) dal verbale di remissione di querela allegato alla menzionata memoria difensiva, risulta che, il 19/04/2024, Gianni Urbinati, davanti a Carabinieri della Stazione di Monteprandone, dichiarava di rimettere la querela da lui proposta il 29/06/2019 nei confronti del ricorrente Giovanni Sallustio;
b) dal verbale di accettazione di remissione della querela allegato alla stessa memoria difensiva, risulta che, il 20/04/2024, l'Avv. Alessandro Orlando, munito di procura speciale anch'essa allegata, dichiarava di accettare la suddetta remissione. Gli stessi atti sono stati qui trasmessi anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto. Ne consegue che il reato di truffa attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela.
3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputato Giovanni Sallustio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. C