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Ordinanza — n. 22214/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Scavongelli Letizia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued that the first-instance judge's decision to revoke a witness admission violated her right to defense, but the court found these arguments repetitive and previously rejected. Consequently, the appeal was dismissed because the reasons cited lacked the required specificity mandated by Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not establish a clear correlation between the contested decision and the alleged legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity right to defense witness admission Criminal Procedure Code permesso di demolizione azione di manutenzione grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAVONGELLI LETIZIA, nata a Pescara il 15/11/1975 avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scavongelli Letizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca dell'ammissione di un teste disposta dal giudice di primo grado che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa dell'imputato, è basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 202