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Ordinanza — n. 22213/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated online fraud defense and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for an aggravating circumstance regarding diminished defense and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already correctly handled by the lower courts without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already addressed by the lower courts with correct legal reasoning, or if it fails to provide new grounds for re-examination of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal online fraud aggravating circumstance diminished defense generic mitigating circumstances repetition of arguments court costs commercio elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5, cod. pen.
Letto il ricorso di Di Pasquale Davide; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 360, n. 1, lett. b, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE DAVIDE, nato a Tradate il 06/07/1994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Pasquale Davide; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già devoluti ed affrontati dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 4); che in tema di truffa on line, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01), come è avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 a